Orario
L’orario di lavoro e le nuove normative
Dal 1 settembre 2004 entreranno in vigore le disposizioni sull’orario di lavoro introdotte dal D.lgs n.213 del 19 Luglio 2004.
Sono esentati da queste nuove disposizioni gli addetti alla Polizia municipale e provinciale per i quali vale l’attuale regolamentazione contrattuale in tema di orario di lavoro, riposi, ferie…
Vediamo insieme alcune novità :
- le unità produttive con organici superiori alle 10 unità debbono fornire alla Direzione provinciale del Lavoro informazione in caso di superamento della durata media delle 48 ore settimanali (attraverso straordinario). Questa comunicazione deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento applicato che di norma è di 4 mesi o sei o 12 mesi in base ad accordo sindacale e ad esigenze tecnico organizzative non meglio definite.
Per esempio, preso in esame un periodo compreso tra il 30 aprile e il 29 agosto, la comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre il 28 settembre ossia non oltre i 30 giorni dalla fine del periodo esaminato. La mancata comunicazione comporta sanzione amministrativa fino a 200 euro.
- Il Lavoratore ha diritto a 15 giorni di ferie continuative nell’anno e le restanti entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione
- A carico del datore di lavoro, con i medici competenti e le strutture pubbliche, è la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni che debbono avvenire di norma almeno una volta ogni due anni. Il lavoro notturno non deve superare in media il limite delle 8 ore nell’arco delle 24 a partire dal momento di inizio della prestazione lavorativa. Nelle contrattazioni delle singole categorie si trovano comunque altri particolari in riferimento ai rischi del lavoro notturno
- Viene aggiornato il sistema sanzionatorio già previsto dall’art 18 bis del d.lgs 66\2003
Scatta la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro per ogni lavoratore, e per ciascun periodo a cui si riferisce la violazione, nel caso in cui su sette giorni si superino le 48 ore lavorative compresi gli straordinari. Si demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di estendere il periodo di riferimento da 4 a 12 mesi. L’ammontare delle sanzioni aumenta in caso di ripetute violazioni.
- Il lavoratore ha diritto ad almeno 11 ore di riposo giornaliero, ogni sette giorni ha diritto ad un riposo di almeno 24 ore consecutive “di regola coincidenti con la domenica e da cumulare con le ore di riposo giornaliero”
- Lo straordinario, salvo altri accordi contrattuali, non supera le 250 ore annuali (180 per esempio le Autonomie locali)
Lo straordinario deve essere pagato con le maggiorazioni previste dal contratto e se la contrattazione lo prevede, in aggiunta alle maggiorazioni retributive i lavoratori possono alternativamente usufruire di risposi compensativi.
In attesa di circolari applicative da parte del Ministero della Funzione Pubblica le Amministrazioni sono tenute a fornire adeguata informazione ad ogni Dirigente ed ergo ai singoli lavoratori.