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Ennesimo Contratto Bidone

I rinnovi contrattuali del Pubblico Impiego sono stati presentati come una conquista da festeggiare, dopo anni di blocco che hanno penalizzato in maniera pesante il reddito (e il calcolo pensionistico) di milioni di lavoratori.

Continua il consociativismo di CGIL-CISL-UIL, iniziato con gli accordi di Luglio ’92 e ’93 (politica dei redditi) che decretò la fine della contrattazione, relegandola al mero recupero dell’inflazione: infatti, il CCNL del comparto Funzioni Locali (ex Regioni-Enti Locali) appena siglato è in linea con quello degli altri comparti, con un “recupero” salariale a partire solo dal 2016 e con “miglioramenti” economici, quantificabili negli sbandierati, mitici 85 euro medi lordi, ridicoli e offensivi.

Un contratto poi all’insegna di un approccio punitivo e premiante (bastone tanto, carota poca e per pochi), in una logica, ormai diffusa, del lavoratore pubblico come privilegiato e scansafatiche. D’altronde, cosa ci si poteva aspettare da contratti non preceduti e supportati dalle necessarie mobilitazioni?

Si afferma una visione gerarchica e divisiva, in cui una “aristocrazia” deve essere beneficiata al fine della fidelizzazione al comando politico-dirigenziale (e confederale), attraverso metodi premianti ed escludenti.

Viene da chiedersi, come mai se un dipendente è costretto a ricorrere a numerose visite diagnostiche (debitamente certificate) per tutelare la propria salute si vede decurtato il salario accessorio e può disporre di un numero limitato di ore di permesso, mentre una Posizione Organizzativa, in caso di malattia, continua a percepire l’indennità di funzione?

Venendo al contratto per gli articoli degni di nota, riservandoci una lettura a parte per le questioni disciplinari.

Segnaliamo la continua monopolizzazione delle prerogative sindacali (artt. da 4 a 10) a favore dei confederali e dei loro reggi-coda (sindacati pseudo-autonomi) tendenti sempre più ad escludere i sindacati di base e le RSU. Nella composizione dell’organismo paritetico, negli Enti con più di 300 dipendenti, sono escluse le RSU e, neanche a dirlo, i sindacati non rappresentativi a livello nazionale.

Stessa musica, ovviamente, per la Commissione Paritetica (art.11) per la revisione dei sistemi di classificazione professionale. Nello stesso articolo, è prevista un’analisi specifica per il personale educativo scolastico e per l’avvocatura, ipotizzando per questi settori specifiche sezioni contrattuali.

- All’art. 12 si conferma il sistema di classificazione del personale come da CCNL del 31.3.199, con alcune modifiche. Viene confermato l’accesso al B3 per le professionalità ricomprese nell’ex Vq.f., mentre viene disapplicato l’accesso a D3 per l’ex VIII q.f., salvo quanto acquisito.

- All’art. 16 viene sancito che le PEO devono essere selettive, con quote di dipendenti limitate e fa testo la valutazione delle performances nel triennio precedente.

- All’art.18 vengono elencate una serie di indennità che le P.P.O.O. possono percepire in aggiunta all’indennità di funzione (che dovrebbe essere onnicomprensiva) tipo indennità di vigilanza, straordinario in caso di calamità ecc.

- All’art. 18bis vengono istituite nuove figure professionali riguardante la comunicazione istituzionale di categoria C e D.

- All’art. 25 viene introdotto in via sperimentale e per alcuni settori lavorativi la possibilità dell’orario multiperiodale (periodi di picco lavorativo e di basso picco), che non può superare le 13 settimane, prevedendo il recupero dell’orario eccedente nei periodi di bassa intensità lavorativa.

- All’art.26 viene ipotizzata una diversa e più ampia durata della PAUSA in particolari situazioni tipo dipendenti in maternità, paternità, L.104, progetti terapeutici, frequenza figli asilo nido, materne e primarie.

- All’art. 29 viene introdotta una disciplina sperimentale su iniziativa degli Enti interessati della fruizione delle ferie ad ore, da 187 a 202 ore (a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro e dalla tipologia del rapporto di lavoro).

- All’art. 30 viene regolamentato l’istituto delle ferie e riposi solidali, mettendo paletti e condizioni rigide.

- All’art. 52 viene istituzionalizzato il lavoro a somministrazione, tanto per non far mancare….lavoro alle Agenzie amiche.

- All’art.56 vengono disciplinate materie attinenti alla Polizia Locale che dovranno essere meglio analizzate per capirne la portata.

- All’art.64 , comma 3 si evidenzia quanto segue: “ A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C. N ella medesima tabella è altresì prevista, con la stessa decorrenza, in corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, una ulteriore posizione, a cui si accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all’art. 67.”

- All’art. 66 viene elargito un bonus perequativo “una tantum” per 10 mensilità, in base alla tabella D, allegata al CCNL.

- Agli artt. 67 e 68 viene definita la costituzione e l’utilizzo del Fondo delle Risorse Decentrate. Da esaminare attentamente ai fini della contrattazione decentrata.

- All’art. 69 si compie il capolavoro pro-aristocrazia. Si titola “differenziazione premio individuale”. Ne beneficeranno un numero limitato di dipendenti che riceveranno un premio non inferiore al 30% del valore medio pro-capite assegnato alla generalità dei dipendenti. Da decidersi in sede di C.d.I.

- All’art. 70 altro capolavoro. Per contenere l’assenteismo, qualora questi superasse standard predefiniti (guai ad ammalarsi fuori dagli standard), non vengono incrementate le risorse di cui all’art.67, comma 3 del Fondo del salario accessorio.

- All’art. 70bis viene rivisitato l’istituto delle indennità, comprendendole nella voce “Indennità condizioni di lavoro” .

- Agli artt. 72 e 73 viene introdotto il Welfare aziendale, con benefici a settori di lavoratori da loro circoscritti. Si rammenta che questo tipo di benefit sono defiscalizzati e, quindi, non hanno incidenza sul calcolo pensionistico. Invece, hanno buon ritorno verso i soggetti (amici) con cui le Amministrazioni stipulano le convenzioni. Per il resto, è un “endorsemment” alla previdenza complementare per i Fondi Sirio-Perseo.

Insomma un contratto-fotocopia dei precedenti Funzioni Centrali e Scuola con l’unico obiettivo di sostenere la compagine governativa nella prossima kermesse elettorale del 4 marzo.